Cimiteri – Zecchinato e Rizzotto (Lega-LV): “Aggiornamento dei vincoli edilizi”
Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha approvato con 36 voti favorevoli, 1 voto contrario, e 7 astenuti, il Progetto di legge statale n. 12 volto alla modifica del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ‘Testo unico delle Leggi Sanitarie’, e in particolare dell’art. 338 che si occupa della distanza dei cimiteri dal centro abitato, primo firmatario e relatore in Aula, il Consigliere Marco Zecchinato (Lega-LV), correlatore, il Vicepresidente della Seconda commissione, ove il Pdls era incardinato, Jonatan Montanariello (Partito Democratico).
Come ha ricordato il relatore del Pdls, l’art. 338 del Testo unico, nell’attuale formulazione, prevede l’istituzione di una fascia di rispetto che vieta la costruzione di nuovi edifici o l’ampliamento dei preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri, allo scopo di assicurare le condizioni di salubrità e la sacralità del luogo, nonché l’eventuale sua espansione; il divieto nel corso del tempo è stato in parte mitigato, da ultimo con la L. n. 166/2002 consente – per gli edifici ricadenti nella fascia di rispetto per effetto della costruzione di nuovi cimiteri o dell’ampliamento degli esistenti – gli interventi previsti dalla L. n. 457/1978, il cui art. 31 disciplina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.
La proposta regionale, se accolta dal legislatore statale, interverrebbe, innanzitutto, mantenendo la collocazione alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato dei nuovi cimiteri e dei forni crematori, consentendo inoltre, all’interno delle fasce di rispetto, interventi di recupero, di installazione di servizi tecnici e di abbattimento delle barriere architettoniche, funzionali all’utilizzo dell’edificio esistente, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento della volumetria esistente e i cambi di destinazione d’uso. Nella definizione dei vincoli cimiteriali relativi ai cimiteri già esistenti, inglobati ormai nelle città o nelle zone periferiche, si stabilisce, per i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, il divieto di qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 100 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale; per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20mila abitanti, il divieto è collocato a 50 metri, limite posto anche agli interventi edificatori nei casi di cimiteri non più suscettibili di ampliamento futuro.
Il correlatore Montanariello, nel riconoscere l’opportunità di una riforma dell’istituto della fascia di rispetto cimiteriale, ha sollevato alcune perplessità circa la possibilità di consentire un ampliamento volumetrico al 20 per cento (ridotta nel corso del dibattito d’Aula al 10 per le destinazioni d’uso non residenziali), aspetto sottolineato nel corso del proprio intervento anche dal Consigliere del Gruppo misto Arturo Lorenzoni che ha evidenziato anche l’opportunità di unificare le fasce di rispetto cimiteriale nei centri abitati indipendentemente dalla dimensione della popolazione comunale, aspetto a proposito del quale il relatore Zecchinato ha ricordato che la differenziazione era già stata applicata in passato, con le prime mitigazioni apportate al vincolo risalenti agli anni ’50.