Peste suina africana: scatta il piano di prevenzione in Veneto
Qualora il virus della Peste Suina Africana colpisse gli allevamenti del territorio regionale potrebbe causare anche per il Veneto pesanti conseguenze dirette ed indirette sulle imprese agrozootecniche, sulle produzioni della filiera suinicola e sull’economia legata all’indotto.
Per questo la Regione Veneto ha ritenuto necessario individuare alcune misure urgenti da adottare per ridurre il rischio di introduzione del virus negli allevamenti e individuare azioni di preparedness della filiera delle carni suine in caso di estensione delle Zone di Restrizione dai territori delle regioni confinanti o in caso di conferma di focolai di PSA sul territorio regionale.
Nella relativa ordinanza vengono definite le azioni prioritarie da porre in atto da parte degli operatori della filiera suinicola, anche in riferimento alle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana e alle recenti indicazioni ministeriali riguardanti i territori già colpiti dalla malattia.
E’ necessario procedere al rafforzamento del controllo dell’adozione di misure di biosicurezza strutturali e gestionali negli allevamenti suini e delle procedure per la movimentazione in sicurezza degli animali, per lo smaltimento sicuro dei prodotti potenzialmente contaminati, per la pulizia e la disinfezione di ambienti, strutture, attrezzature, aree e mezzi.
Inoltre sul territorio regionale devono essere vietate fiere, mostre e mercati che interessino gli animali della specie suina. Negli allevamenti di suini del territorio regionale è vietato l’ingresso di personale non strettamente collegato alle attività di allevamento e alle attività di controllo ufficiale dell’Autorità competente e di controllo e sorveglianza della malattia. Tutta la popolazione deve essere sensibilizzata perché ci possono essere comportamenti che favoriscono la diffusione del virus: ad esempio, l’abbandono di rifiuti alimentari che potrebbero venire in contatto con i cinghiali o altra fauna selvatica rappresenta un rischio per la diffusione delle malattie degli animali quali la PSA, il cui virus potrebbe essere presente in salumi provenienti da territori in cui il visus è diffuso. Viene disposto anche l’obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari nelle aree di sosta autostradali ai fini di non renderli disponibili per la fauna selvatica.
La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia infettiva dei suidi (non si trasmette ad altre specie animali, compreso l’uomo) causata da un virus letale e sta circolando da poco più di due anni nella popolazione di cinghiali selvatici dei territori delle Regioni Campania, Calabria, Lazio, Piemonte, Toscana, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, oltre che in altri paesi europei ed extraeuropei. Dall’ambiente selvatico la malattia può entrare, in carenza di biosicurezze strutturali o gestionali, negli allevamenti di suini domestici. Si tratta di una malattia di categoria A ai sensi della normativa europea in materia di salute degli animali (regolamento UE 2016/429). Dal mese di luglio 2024, la PSA ha coinvolto anche alcuni allevamenti di suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna causando mortalità negli animali detenuti e determinando l’esecuzione di una serie di misure previste dalla normativa, tra cui l’abbattimento degli animali negli allevamenti coinvolti e pesanti limitazioni commerciali e sanitarie per la filiera suinicola e in particolare per le carni. Il fronte di avanzamento delle più vicine Zone di Restrizione della Lombardia e dell’Emilia Romagna dista circa 80 km dalle province di Verona e di Rovigo.
Materiale informativo sulla prevenzione e controllo della PSA è pubblicato sui principali siti istituzionali (Ministero della Salute, EFSA, IZS delle Venezie, etc.) e scaricabile dai seguenti link:
– https://www.salute.gov.it/portale/pesteSuinaAfricana/archivioOpuscoliPSA.jsp;
– https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/african-swine-fever
La Direzione regionale Prevenzione fa presente che, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario alla Peste suina Africana n. 3/2004, il riscontro di eventuale mancata segnalazione da parte degli operatori dei segni compatibili con un sospetto di PSA negli animali, in caso di successiva conferma del focolaio, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme nonché la sospensione delle procedure di indennizzo dei danni diretti e indiretti e che laddove siano accertati negligenza, colpa o addirittura dolo si attiveranno le procedure per la decadenza dal beneficio, fatte salve le misure previste dal Codice di Procedura Penale.