VICENZA – Ordinanza antismog: riscaldamento nel mirino
Il sindaco di Vicenza ha emesso un’ordinanza a tutta la Cittadinanza, che prevede una serie di limitazioni in funzione antismog fino al 31 gennaio 2016. In particolare di prevede:
1. il divieto di combustione (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
2. il divieto di utilizzare camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantisca un rendimento energetico maggiore o uguale al 63% ed un valore di emissione di monossido di carbonio (CO) v 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O2) del 13% riferito a gas secchi a 0 °C e a 1,014 bar (a meno che non siano utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore;
3. la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come segue:
a) 19°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C per tutti gli altri edifici;
4. il divieto di circolazione di veicoli alimentati a benzina e classificati Euro 0, di veicoli alimentati a diesel e classificati Euro 0 ed Euro 1 e di ciclomotori a due tempi non catalizzati Euro 0, almeno nei seguenti orari: 9-12 e 15-18 ed almeno nel centro abitato in cui ricade la sede municipale;
5. l’obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello, dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel
durante le soste.
Per questo, si legge nell’ordinanza:
a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l’utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.
CHI NE E’ ESCLUSO
Sono esclusi dal punto 3 (riscaldamento) del presente provvedimento, le case di cura e/o di riabilitazione, le case di riposo, gli ambulatori
medici, le scuole per l’infanzia e le scuole primarie di primo e secondo grado, le abitazioni con ammalati, gli anziani
a partire da 65 anni di età e i bambini fino all’età di 5 anni;
sono esclusi dal punto 4 (circolazione veicoli) del presente provvedimento:
– veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
– veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
– veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
– motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.
97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
– veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
– veicoli di pronto soccorso sanitario;
– scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
– veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
– autovetture targate CD e CC;
– veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza (esempio reti gas, elettriche, ascensori ecc.);
-veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
– veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
– veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
– veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
– veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica o autocertificazione;
– veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
– veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
– veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
– veicoli classificati come macchine agricole ex d. lgs 285/1992.
IL SINDACO AVVERTE
– Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.
SANZIONI
La violazione delle disposizioni di cui sopra costituisce reato ai sensi dell’art. 650 codice penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fattonon costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.