7 Giugno 2016 - 20.54

ULTIM’ORA – STACCHIO, INCUBO FINITO: ARCHIVIATE LE ACCUSE

rapina-nanto
(nella foto: a sinistra in alto Graziano Stacchio; a sinistra in basso l’avvocato Lino Roetta; a destra il bandito ucciso Albano Cassol)
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Non fu eccesso di legittima difesa e pertanto il caso Stacchio va archiviato. A un mese e mezzo dalla presentazione della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero Cristina Gava, il giudice di Vicenza Stefano Furlani ha firmato il decreto di archiviazione dell’accusa di eccesso colposo di legittima difesa nei confronti di Graziano Stacchio. Il benzinaio di Nanto fu protagonista, suo malgrado, della sanguinosa rapina verificatisi la sera del 3 febbraio 2015 alla gioielleria Luxò srl di Ponte di Nanto, di proprietà di Robertino Zancan; uno dei rapinatori, Albano Cassol, morì per un colpo sparato da Stacchio intervenuto per difendere la commessa che si trovava sotto attacco dei rapinatori armati. “Per Graziano Stacchio finisce davvero un incubo”, ha dichiarato il suo avvocato difensore, Lino Roetta. “Fino alla firma non era stata messa una pietra sopra a questa vicenda. Ora è così. Ho sentito Stacchio, che ora è sollevato”.
Ma quali sono le motivazioni della richiesta, poi firmata? Pubblichiamo alcuni stralci (alcune parti sono state volontariamente semplificate per la lettura) dai quali si può evincere la ‘non punibilità’ di Stacchio.

Nella richiesta di archiviazione si ricostruiscono, sulla base delle testimonianze, quei sanguinosi momenti.

Come sostanzialmente confermato dai testimoni oculari, Stacchio, dopo aver cercato di interrompere la rapina in corso intimando e urlando, ai rapinatori di andarsene, esplose un colpo in aria, con il proprio fucile, una carabina da caccia Mauser 8×57 legalmente detenuta.
E’ a questo punto che, dalle immagini estrapolate dai filmati del sistema di videosorveglianza, si nota chiaramente Albano Cassol, impugnare la pistola, estrarla dal giubbotto, guardando allarmato in direzione del distributore, mentre si può vedere il complice che fungeva da “palo”, dirigersi, dopo aver imbracciato e puntato il Kalashnikov, verso il distributore, dando inizio in tal modo ad un conflitto a fuoco della durata di poche decine di secondi (47 in tutto).
Nel frattempo, vista l’impossibilità di entrare nel negozio, tutti i rapinatori raggiunsero l’autovettura con la quale si diedero alla fuga, passando nell’area di servizio, continuando l’azione di fuoco, come accertato dalle indagini balistiche dei RIS.
Cassol, durante la concitata fase del conflitto a fuoco, fu colpito in prossimità del ginocchio della gamba destra da un proiettile esploso da Stacchio, mentre era in procinto di mettersi alla guida dell’auto, dopo aver attraversato, armato la linea del fuoco.
Dall’esame autoptico sulla salma di Cassol, dalle indagine tecniche di natura balistica e biologica, dai rilievi planimetrici e fotografici, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nell’immediatezza dei fatti, “è possibile ravvisare chiaramente nella condotta di Stacchio Graziano la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal codice penale per l’operatività, nel caso di specie, della scriminante della legittima difesa, ossia la necessità in capo all’agente di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, nonché la proporzione tra difesa e offesa”.
In sostanza la condotta di Stacchio nello scontro a fuoco si configura come “reazione difensiva rispetto all’aggressione armata, palesemente illegittima, posta in essere direttamente nei suoi confronti dai rapinatori, con evidente e probabile pericolo attuale di offesa del bene della vita o comunque dell ‘integrità fisica, del benzinaio”.
Come ricostruito dai Carabinieri del RIS di Parma nella relazione tecnica balistica, sulla scorta anche dei verbali di sopralluogo e dei rilievi fotografici, appare chiaro, osservando i punti di impatto lasciati sulla scena del crimine dai proiettili esplosi dal rapinatore armato di Kalashnikov, che tale azione delittuosa sia stata da subito ripetutamente diretta, a distanza ravvicinata, puntando ad altezza uomo, verso la zona in cui Stacchio aveva trovato riparo dietro un manufatto metallico presente in prossimità della sua abitazione.
Leggiamo poi che la condotta aggressiva sia attribuibile anche ad un complice di Cassol che, consapevole del conflitto in atto, transitò lungo la linea del fuoco, armato a sua volta di pistola semiautomatica Beretta mod. 98 FS cal. 9 x 21mm, (risultata provento di furto) a chiaro rafforzamento e protezione dell’azione di Cassol.
In tale contesto, tenuto conto della diversità delle armi utilizzate nel conflitto a fuoco, della brevissima durata dello stesso (circa 47 secondi da quando il rapinatore armato di Kalashnikov, direttosi verso Stacchio e puntando nella sua direzione, ha iniziato a sparare) e del numero complessivo dei colpi esplosi (4 – 5 dal fucile Mauser di Stacchio e almeno 9 dal Kalashnikov del rapinatore), la reazione difensiva di Stacchio risulta così ‘indubbiamente necessitata’.
Stacchio si è trovato nella necessità di rispondere al fuoco nemico per salvare se stesso da un attacco armato.

Si osserva, inoltre, che, nella fattispecie in esame, appare sussistere anche il requisito della proporzionalità tra “offesa” e “difesa”.

Rilevato, pertanto, che le due armi utilizzate presentano caratteristiche e potenzialità offensive del tutto differenti, essendo il fucile mitragliatore kalashnikov calibro 7,62 mm (C.d. AK47), in uso ai rapinatori, arma da guerra dotata di doppia azione di sparo, automatica e semiautomatica mentre il fucile calibro 8 mm in uso a Stacchio arma a ripetizione ordinaria, da caricare manualmente dopo ogni sparo: rilevata altresì la differenza numerica dei colpi esplosi (almeno 9 con il Kalashnikov, di cui 5 quando l’auto dei rapinatori si trovava ferma nel piazzale della gioielleria e altri 4 dopo che la stessa si era messa in moto; e 5 con il fucile Mauser, dei quali 1 in aria, 3 diretti verso l’auto dei rapinatori ferma nel piazzale e un altro verso l’auto in movimento) e le traiettorie da questi rispettivamente descritte, la reazione difensiva di Stacchio risulta proporzionata all’offesa armata agita in concorso dai rapinatori.
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I risultati dell’autopsia hanno evidenziato che causa della morte del rapinatore è stato lo “shock emorragico secondario a lesione traumatica a tutto spessore dell’arteria femorale determinata da colpo d’arma da fuoco a proiettile singolo esploso a distanza”.

Da tale ricostruzione appare pertanto evidente che i colpi esplosi da Stacchio fossero tutti diretti verso l’auto dei rapinatori, zona dalla quale proveniva il fuoco nemico, compreso quello letale che ha finito per attingere il Cassol in parti del corpo (gamba) ritenute comunemente non vitali, mentre costui stava attraversando la linea del fuoco. La condotta difensiva posta in essere da Stacchio Graziano appare quindi proporzionata all’offesa dallo stesso subita ed è, pertanto, da ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 52 c.p., la causazione dell’evento letale in concreto verificatosi, che, peraltro, anche a voler diversamente ritenere, nel caso in esame risulterebbe incolpevole. 

Per quanto sopra esposto, non si ravvisa nella condotta dell’indagato alcun eccesso (rilevante ai sensi dell’art. 55 c.p.), cioè alcun superamento dei limiti imposti per l’operatività della scriminante della legittima difesa.

Quindi, il fatto omicidiario posto in essere, ancorché permanga offensivo del bene giuridico tutelato (la vita), essendo stata compiuto in presenza dei presupposti e nei limiti previsti dalla causa di giustificazione della legittima difesa, non risulta in concreto punibile, a norma dell’alt. 52 c.p., per difetto di antigiuridicità obiettiva dello stesso.

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